PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA

Dicembre 29, 2020

Far convivere videosorveglianza e privacy

Dall’introduzione dei sistemi di videosorveglianza attiva è sempre risultato evidente il contrasto tra il beneficio che questi sistemi portano in materia di sicurezza e protezione delle proprietà aziendali e personali ed il rischio cui vengono esposti i dati personali e le libertà degli individui.

Infatti, i sistemi di videosorveglianza attuano attività di trattamento dati personali quali immagini, posizioni e, nei sistemi più moderni, anche tratti biometrici delle persone inquadrate, riconoscimento facciale, ecc.

Da sempre l’attività del Garante Privacy, e del legislatore, ha individuato regole, protocolli e linee guida per regolamentare il trattamento di tali dati e le tutele dei lavoratori nel caso in cui questi sistemi fossero installati in aziende ed attivi durante gli orari di lavoro.

Le valutazioni

Il datore di lavoro preventivamente all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, deve adempiere ad una serie di prescrizioni, tra cui anche l’effettuazione di una valutazione del rischio associato alle attività di trattamento dati derivanti dalla messa in servizio dell’impianto di videosorveglianza.

A supporto di tali valutazioni, il Garante Privacy, a partire dal 1997, ha prodotto più di 300 provvedimenti che contemplino, in qualche modo, le attività di videosorveglianza, nei diversi ambiti dell’attività quotidiana, fino ad arrivare al provvedimento del 2010 che, oggi, occorre rivederne la validità in funzione delle FAQ recentemente emesse dal Garante stesso.

 

FAQ Videosorveglianza Garante Privacy

Il 3 Dicembre u.s., il Garante Privacy ha infatti pubblicato sul proprio sito istituzionale le FAQ relative agli impianti di videosorveglianza ed il loro corretto utilizzo in conformità al Reg. UE 679/2016 ed al D.Lgs. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018. Riassumiamo quali sono i punti principali espressi dal Garante Privacy:

  1. È necessario effettuare le attività di videosorveglianza nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
  1. Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare sistemi di videosorveglianza, infatti, in accordo al principio di responsabilizzazione è il titolare del trattamento che deve valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento
  1. Gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata
  1. L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato purché contenga tutti gli elementi richiesti dal regolamento.
  1. Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite. In base al principio di responsabilizzazione, spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini
  1. In alcuni casi particolari è possibile prolungare i tempi di conservazione delle immagini inizialmente fissati dal titolare o previsti dalla legge
  1. La valutazione d’impatto preventiva è prevista se il trattamento può presentare un rischio elevato per le persone fisiche (ad es. quando preveda in particolare l’uso di nuove tecnologie)
  1. È installare telecamere all’interno degli istituti scolastici seguendo le linee guida specifiche del Garante
  1. Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
  1. L’installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata, nel rispetto di alcune prescrizioni specifiche
  1. Per installare un sistema di videosorveglianza condominiale è necessario che:
    • l’istallazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.).
    • le telecamere siano segnalate con appositi cartelli
    • le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato
  1. Il trattamento dei dati personali mediante l’uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento. Tuttavia, in caso di presenza di collaboratori domestici è necessario porre in essere alcuni accorgimenti ed adempimenti.
  1. I Comuni possono utilizzare telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole” per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l’orario di deposito solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.
  1. Se le riprese video sono trattate per ricavare categorie particolari di dati, il trattamento è consentito soltanto se risulta applicabile una delle eccezioni di cui all’art. 9 del Regolamento (ad esempio, un ospedale che installa una videocamera per monitorare le condizioni di salute di un paziente effettua un trattamento di categorie particolari di dati personali). È comunque necessario attuare il principio di minimizzazione dei trattamenti
  1. I sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti violazioni del codice della strada vanno segnalate da cartello/informativa
  1. La normativa in materia di protezione dati non si applica al trattamento di dati che non consentono di identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota (effettuate, ad esempio, mediante l’uso di droni). Non si applica, inoltre, nel caso di fotocamere false o spente perché non c’è nessun trattamento di dati personali (fermo restando che, nel contesto lavorativo, trovano comunque applicazione le garanzie previste dall’art. 4 della l. 300/1970) o nei casi di videocamere integrate in un’automobile per fornire assistenza al parcheggio (se la videocamera è costruita o regolata in modo tale da non raccogliere alcuna informazione relativa a una persona fisica, ad esempio targhe o informazioni che potrebbero identificare i passanti).

Il dettaglio delle FAQ è disponibile al link: https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

Nel PDF che trovate in allegato riportiamo il layout proposto dal Garante Privacy per la cartellonistica da apporre in prossimità di zone con videosorveglianza al fine di informare preventivamente gli interessati circa le attività di trattamento in corso

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